STATUTO
COSTITUZIONE E FINALITA’
Art.1)
Il "Coordinamento delle Associazioni Micologiche Piemontesi Valdostane e Liguri" (in breve CAMPAL) non ha scopo di lucro ed è costituito dalle Associazioni e Gruppi Micologici aventi sede e/o operatività entro i confini territoriali delle regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, intendendosi per Gruppi Micologici, oltre a quelli aventi per scopo principale tale attività, anche le sezioni micologiche di organismi a più ampia vocazione, nonché di aziende o Enti pubblici e privati.
Art.2)
Ciascuna Associazione o Gruppo è rappresentata da un delegato e due supplenti. Sia il delegato che i supplenti potranno essere eletti nell’Ufficio di Presidenza. Il delegato e i supplenti saranno segnalati con lettera dell’Associazione o Gruppo aderente. Ogni delegato non può rappresentare più di una Associazione o Gruppo.
Art.3)
Il CAMPAL ha tra gli scopi e finalità principali quelli di:
- coordinare i rapporti e offrire un comune interlocutore agli Organismi Amministrativi di Altri Enti Locali delle tre regioni;
- scambiare informazioni sul lavoro delle singole Associazioni e creare attività micologiche comuni, pur nel rispetto delle singole autonomie;
- favorire la conoscenza micologica ai fini della salvaguardia ambientale e della prevenzione degli avvelenamenti;
- collaborare congiuntamente al progetto di mappatura e censimento delle specie fungine dei rispettivi territori.
ORGANI SOCIALI
L’ASSEMBLEA
Art.4)
Organo sovrano del "Coordinamento delle Associazioni Micologiche Piemontesi, Valdostane e Liguri" è l’Assemblea, essa è costituita dai delegati delle Associazioni e Gruppi aderenti e si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno ed in sessione straordinaria su richiesta del Presidente o di almeno un quarto delle Associazioni e dei Gruppi aderenti. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei delegati aventi diritto.
Art.5)
L’Assemblea fissa annualmente la quota associativa per ogni Associazione e Gruppo fondatore o richiedente successivamente l’iscrizione. Tale quota non è trasmissibile anche nel caso di scioglimento dell’Associazione o Gruppo aderente. E’ fatto divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Coordinamento, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.
Art.6)
L’ Assemblea dei delegati che delibera lo scioglimento del Coordinamento e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo ad altre Associazioni con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 21 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ORGANI DIRETTIVI
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Art.7)
Il CAMPAL è rappresentato da un Presidente coordinatore. Il Presidente coordinatore è affiancato da tre Vice-Presidenti collaboratori, uno per ogni regione, e da un Segretario-Tesoriere che costituiscono l’Ufficio di Presidenza. L’Assemblea elegge direttamente il Presidente coordinatore ed il Segretario Tesoriere proposto dallo stesso. I tre Vice Presidenti Collaboratori saranno eletti dai delegati delle Associazioni delle singole Regioni e proposti dal Presidente coordinatore all’Assemblea per l’approvazione.
I componenti l’Ufficio di Presidenza rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il Segretario-Tesoriere predispone la relazione ed il conto consuntivo che, obbligatoriamente per ogni anno sociale (1 gennaio – 31 dicembre), dovrà essere sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea dei delegati e sarà da loro consultabile per almeno 15 giorni antecedente l’Assemblea. Il delegato dell’Associazione aderente o supplente in sua assenza, purché maggiorenne, ha diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dell’eventuale Regolamento, per la nomina del Presidente coordinatore e quant’altro di competenza dell’Assemblea. Tutte le cariche di cui sopra nonché qualsiasi lavoro e/o incarico svolto dai delegati o supplenti sono prestate a titolo gratuito ad esclusione del rimborso spese preventivamente deliberato.
DISPOSIZIONI FINALI
Art.8)
La sede legale del CAMPAL è fissata in Boves (CN), Piazza Borelli 6. La sede operativa pro-tempore è presso il recapito dell’Associazione o Gruppo cui appartiene il Presidente coordinatore.
Art.9)
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia e segnatamente al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460.
(aggiornamento del 22 maggio 2004)